SPESE ANTICIPATE NON IMPONIBILI PER I CONTRIBUENTI FORFETTARI

CONDIZIONI E LIMITI

Le spese anticipate non concorrono alla formazione del reddito per i contribuenti in regime forfettario, ma solo se sostenute in nome e per conto del cliente. Si definiscono “anticipate” quelle spese che il professionista sostiene nell’interesse del cliente, agendo come mandatario. Esempi tipici sono il pagamento di imposte, marche da bollo o contributi unificati per la presentazione di ricorsi. Queste spese devono essere distinte da quelle sostenute dal professionista in proprio nome per l’esecuzione dell’incarico, come ad esempio l’acquisto di un biglietto ferroviario per recarsi dal cliente: in tal caso, la spesa è intestata al professionista e riaddebitata al cliente come parte del compenso.

La legge 190/2014, che disciplina il regime forfettario, non tratta espressamente il tema delle spese anticipate. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 5/E/2021 (in riferimento ai contributi a fondo perduto per l’emergenza Covid-19), ha richiamato la circolare 58/E/2001, confermando che la non imponibilità delle somme rimborsate per spese anticipate documentate, prevista per i contribuenti ordinari, si applica anche ai forfettari.

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 192/2024, la distinzione tra spese anticipate e spese sostenute per l’incarico rileva ai fini IVA, ma non più ai fini delle imposte dirette. Il nuovo articolo 54 del TUIR esclude dal reddito imponibile le spese addebitate analiticamente al cliente, purché collegate all’incarico professionale. Tuttavia, tali novità non sono state recepite nella legge 190/2014, e in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che per i forfettari continui ad applicarsi la distinzione tradizionale.

Perché una spesa sia considerata “anticipata” devono sussistere alcune condizioni:

  • Deve essere sostenuta in nome e per conto del cliente, in virtù di un incarico conferito.
  • Il documento di spesa deve essere intestato al cliente.
  • La spesa deve rappresentare un onere a carico del cliente (es. bolli, diritti, imposte).
  • Il riaddebito deve essere di pari importo: se la spesa è di 100 euro, il rimborso deve essere di 100 euro.

La mancanza di uno di questi requisiti comporta la qualificazione della spesa come compenso, soggetto a tassazione.

Un caso particolare riguarda l’impossibilità di intestare il documento al cliente, come accade per le visure catastali acquisite tramite il portale Sister. In questi casi, la spesa risulta intestata al professionista e, quindi, assume natura di compenso. Per evitare tale qualificazione, sarebbe necessario dimostrare che il professionista agisce come mandatario, ma tale interpretazione richiede conferma da parte dell’Amministrazione finanziaria.